
Lo Statuto della FILCAMS CGIL approvato dal Comitato Direttivo del 14 e 15 settembre 2004 Principi costitutivi Art.1 - Definizione La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), è un'organizzazione sindacale di natura programmatica, unitaria e democratica, plurietnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, parasubordinati o eterodiretti, di quelli occupati in forme cooperative e autogestite, operanti nell’ambito dei settori del Commercio, Turismo e Servizi. L'adesione alla Filcams è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel pieno rispetto dell’appartenenza a gruppi etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, identità di genere, di orientamento sessuale, culture e formazioni politiche, diversità professionali, sociali e di interessi, nonché l’accettazione dei principi e delle norme del presente Statuto, in quanto assumono i valori delle libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale quali presupposti fondanti e fini irrinunciabili di una società democratica. La Filcams è affiliata in qualità di membro effettivo alla UITA e SETA-UITA, alla FIET e EUROFIET. La Filcams ha sede a Roma. Art. 2 - Princìpi fondamentali La Filcams basa i propri programmi e le proprie azioni sui dettati della Costituzione della Repubblica e ne propugna la piena attuazione. Considera la pace tra i popoli bene supremo dell'umanità. La Filcams ispira la sua azione alla conquista di rapporti internazionali in cui tutti i popoli vivano insieme nella sicurezza e in pace, impegnati a preservare durevolmente l’umanità e la natura, liberi di scegliere i propri destini e di determinare le proprie forme di governo, di trarre vantaggio dalle proprie risorse, nel quadro di scambi giusti e rivolti al progresso e allo sviluppo equilibrato tra le diverse aree del mondo, a partire da un rapporto equilibrato tra i Paesi industrializzati e quelli del sud del mondo, ad un nuovo ordine economico, ecologico, culturale e in materia di diritti umani. La Filcams considera la solidarietà attiva tra i lavoratori di tutti i Paesi e le loro organizzazioni sindacali rappresentative, un fattore decisivo per la pace, per l'affermazione dei diritti umani, civili e sindacali e della democrazia politica, economica e sociale, per l'indipendenza nazionale e la piena tutela dell'identità culturale ed etnica di ogni popolo. La Filcams ispira a questi indirizzi la propria partecipazione alle attività dei sindacati a cui è affiliata a livello internazionale, proponendosi di contribuire alla loro affermazione , per la promozione, la difesa e il consolidamento delle organizzazioni sindacali rappresentative in tutto il mondo e per l'esercizio di un autonomo e indipendente ruolo sindacale nei confronti dei governi e delle istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali. La Filcams è, altresì, impegnata nella costruzione dell’Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale. A questo fine, la Filcams opera per rafforzare l'unità del movimento sindacale europeo, a partire dalla adozione, da parte della Ces, di funzioni di direzione del movimento sindacale in Europa e, conseguentemente, opera per la definizione di politiche e di azioni coordinate nei diversi Paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento dei particolarismi nazionali, alla interazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso. La Filcams afferma il valore della solidarietà in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale, il benessere sia equamente distribuito, la cultura arricchisca la vita di tutte persone, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici che impediscono alle donne e agli uomini native/i e immigrate/i di decidere - su basi di pari diritti ed opportunità, riconoscendo le differenze - della propria vita e del proprio lavoro. Promuove nella società, anche attraverso la contrattazione, una politica di pari opportunità fra donne e uomini e uniforma il suo ordinamento interno al principio della non discriminazione fra i sessi. La Filcams tutela, nelle forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici e i lavoratori a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento alla eventualità di molestie e ricatti sessuali. La Filcams è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti. La stessa autonomia della Filcams, anch'essa valore primario, trova il suo fondamento nella capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di lavoro, delle istituzioni e dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue regole di vita interna. La Filcams considera decisivo, per la crescita di qualsiasi società democratica, il pieno rispetto del principio della libertà sindacale e del pluralismo che ne consegue. Ciò comporta il rifiuto, in via di principio, di qualsiasi monopolio dell'azione sindacale, nonché la verifica del mandato di rappresentanza conferito dalle lavoratrici e dai lavoratori; pertanto, la Filcams considera necessario agire perché da tutte le componenti dell'associazionismo sindacale nel nostro Paese sia condiviso il principio della costante verifica, democratica e trasparente, con mezzi adeguati, del consenso dell'insieme dei lavoratori su cui si esercitano gli effetti della sua azione, in un sistema giuridico-istituzionale basato sulla efficacia generale degli accordi sindacali. La Filcams considera l'unità dei lavoratori e la democrazia sindacale - e, in questo quadro, l'unità delle Confederazioni - valori e obiettivi strategici, fattori determinanti di rafforzamento del potere contrattuale del sindacato e condizione per la tutela e promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e solidarietà sociale, per la difesa dell'autonomia progettuale e programmatica del sindacato. Art. 3 - Iscrizione alla Filcams L'iscrizione alla Filcams avviene mediante domanda alla struttura congressuale del luogo di lavoro o territoriale e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio. A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena, di attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, logge massoniche, organizzazioni a carattere fascista o razzista). Questi casi rappresentano, altresì, causa di interruzione del rapporto associativo con la Filcams. L'iscrizione alla Filcams è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o. La mancata contribuzione della quota associativa alla Filcams comporta la decadenza da iscritto/a Art. 4 - Diritti delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla Filcams hanno pari diritti. Essi hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati come persone, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona nei comportamenti e nel rapporto fra i sessi. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, nonché, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, di esprimere - anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche attraverso i normali canali dell'organizzazione - posizioni collettive di minoranza e di maggioranza, alle quali possa riferirsi la formazione dei gruppi dirigenti. Ogni iscritta e ogni iscritto alla Filcams ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguardi. Le iscritte e gli iscritti alla Filcams hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei vari servizi organizzati dalle strutture della Filcams. La Filcams deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati di addebiti mossi al loro operato e alla loro condotta, a ricorrere, in seconda istanza, contro sentenze della Commissione di garanzia competente e ad avere garantita la possibilità di far valere le proprie ragioni. Hanno diritto inoltre ad opporsi legittimamente contro atti e fatti commessi all'interno della organizzazione che considerino contrari ai principi statutari, anche richiedendo l'attivazione della procedura relativa alla giurisdizione interina o alla garanzia statutaria. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero. La Filcams tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze. Art. 5 - Doveri delle iscritte e degli iscritti Le iscritte e gli iscritti alla Filcams partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso. Le iscritte e gli iscritti sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte/iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine della Filcams, in particolare nei casi di trattative che si debbono svolgere per l'intera Filcams su una unica piattaforma, quella definita dal mandato. Art. 6 - Democrazia sindacale I cardini su cui poggia la vita democratica della Filcams sono: a) la garanzia della massima partecipazione, personale o a mezzo di delegati, di ogni iscritta/iscritto alla Filcams, in uguaglianza di diritti con le altre iscritte/iscritti, alla formazione delle deliberazioni della federazione e delle istanze confederali, o alle decisioni specifiche che li riguardano; b) l'adozione di regole per la formazione delle decisioni dell'organizzazione ai vari livelli - prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della consultazione degli iscritti - e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali, per la definizione e l'approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi, da parte dei lavoratori. Comunque, per la Filcams, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici interessati, è vincolante il pronunciamento degli iscritti; c) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla base dei regolamenti di cui essi si doteranno; d) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso; e) l'unicità dell'organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti; f) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori occupati e no, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e nella forza contrattuale della Filcams, il valore della confederalità; g) la definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la netta distinzione dei poteri: - di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti al Comitato direttivo; - di gestione politica dei mandati ricevuti dal Comitato direttivo, di rappresentanza legale della Filcams e di direzione quotidiana delle attività, attribuiti al Segretario generale e alla Segreteria; - di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di garanzia confederale; - di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e regolamentari e alle prassi democratiche proprie della Filcams, attribuito al Collegio di verifica della federazione e al Collegio statutario della Confederazione; -di garanzia statutaria - intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni statutarie. h) l'affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, a partire dai Comitati degli iscritti fino agli Esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di uomini - stabilendo che nessuno dei sessi può essere rappresentato al di sotto del 40 per cento o al di sopra del 60 per cento e definendo le relative regole applicative - e la rappresentazione compiuta della complessità della Filcams, costituita dai pluralismi e dalle diversità, come definiti nel presente Statuto, affinché in coerenza con i principi di solidarietà non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale; i) la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, per la loro mobilità, per la durata massima del mandato esecutivo, per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; 1) la definizione di regole per i casi ove non fosse possibile un governo unitario della struttura; tali regole devono consentire all'eventuale opposizione di avere sedi e modalità certe di verifica e controllo dell'operato della maggioranza, nonché la strumentazione atta a garantirne l'agibilità. Al Comitato direttivo nazionale della Filcams spetta il compito di tradurre in norme vincolanti, comprensive delle relative sanzioni in caso di non rispetto delle norme stesse, quanto stabilito nel presente articolo e di normare, altresì, il sistema elettorale, basato sul metodo proporzionale e con la garanzia che almeno un 3 per cento di iscritte/iscritti o delegate/delegati possa presentare una lista. Tali norme devono essere approvate con la maggioranza di 2/3 dei componenti. Inoltre, il carattere democratico dell'organizzazione è garantito: 1) dallo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione e le norme per l'indizione dei congressi straordinari, e dall'elezione negli stessi degli organismi dirigenti; le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta; 2) dall'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto. Art. 7 - Incompatibilità La Filcams ispira il suo comportamento rivendicativo e contrattuale e le decisioni di ricorrere - quando è necessario alla pressione sindacale e allo sciopero, all'obiettivo primario di realizzare la massima solidarietà fra gli interessi e i diritti delle donne e degli uomini che lavorano, dei lavoratori italiani e stranieri, e di salvaguardare la massima unità nell'elaborazione e nell'azione, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dalla Federazione nel suo insieme. Questo principio della solidarietà contrappone la Filcams a ogni logica di tipo corporativo o aziendalistico. La Filcams considera incompatibile con l'appartenenza alla federazione iniziative di singoli o di gruppi, i quali, mentre ribadiscono la loro adesione formale alla Filcams, promuovono la costituzione di organizzazioni parasindacali, in competizione con la rappresentatività generale alla quale tende la Filcams, ovvero promuovono azioni organizzate che, di fronte alle controparti del sindacato, rompono l'unità della Filcams come soggetto contrattuale. L'adesione alla Filcams è incompatibile con l'appartenenza ad altre associazioni, comunque denominate, che perseguano obiettivi e svolgano ruoli e funzioni sindacali, mentre non lo è con associazioni professionali che non svolgano tale ruolo, ovvero per le quali il Comitato direttivo della Federazione nazionali, preveda espressamente la doppia affiliazione e vengano definiti patti di unità d'azione e/o convenzioni per regolare, nella salvaguardia della reciproca autonomia, le modalità di partecipazione alle diverse fasi negoziali. L'autonomia della Filcams si realizza anche fissando le seguenti incompatibilità con cariche elettive dell’organizzazione ai vari livelli: - appartenenza a Consigli di Amministrazione (ad esclusione di quelli di società promosse dalla Filcams), di Istituti ed Enti pubblici di ogni tipo e organi di gestione in genere; eventuali deroghe riferite a cooperative di assistenza, volontariato, servizi sociali e di abitazione, devono essere autorizzate dal Centro regolatore nazionale; - appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche, che non siano di emanazione congressuale, nonché di organi esecutivi degli stessi; in qualità di componente delle assemblee elettive della Comunità Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali; la candidatura a tali assemblee comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione dagli organi direttivi di emanazione congressuale; - assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali; l'incompatibilità scatta dall'accettazione dell'indicazione a far parte di un esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale. Trascorsi sei mesi dal cessare delle condizioni che danno luogo a incompatibilità, l'iscritto sospeso rientra automaticamente negli organismi direttivi di cui faceva parte. Analogamente, si prevede che l'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive, non possa far parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi. Dà luogo a incompatibilità anche l'assunzione di incarico di difensore civico. A livello di posto di lavoro , per carica di direzione si intende l'appartenenza agli esecutivi; l’incompatibilità con l'appartenenza ad assemblee elettive di circoscrizione o di comune o con cariche di governo locale è limitata al territorio amministrativo del comune in cui è collocato il luogo di lavoro. L'appartenenza ad organi esecutivi della Filcams a qualsiasi livello è inoltre incompatibile con la qualità di componente di commissioni per il personale, commissioni concorsuali, commissioni sussidi e simili. Le decadenze previste nel presente articolo sono automatiche. E responsabilità della Segreteria della struttura interessata garantirne la concreta attuazione. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria. TITOLO II Delle strutture e delle forme organizzative Art. 8 - Struttura organizzativa La struttura organizzativa della Filcams, in ogni suo assestamento e specifica attuazione, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti e dei lavoratori e il più efficace impegno verso l'unità sindacale. Nei luoghi di lavoro o nel territorio la Filcams identifica nell'assemblea delle iscritte/iscritti la propria rappresentanza di base e la prima istanza congressuale della Filcams L'Assemblea elegge: a) il Comitato degli iscritti Filcams , secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo nazionale che ne fissa compiti, funzioni e ruoli nel quadro di un'affermazione piena degli stessi, quali vere e proprie strutture della federazione; b) i delegati ai congressi delle istanze superiori. La Filcams si articola nelle seguenti strutture: - I Comitati degli iscritti del posto di lavoro o interaziendale, - Le strutture di rappresentanza dei lavoratori parasubordinati e interinali; - le federazioni provinciali o comprensoriali ; - le Filcams regionali; - la Filcams nazionale. La Filcams nazionale svolge il ruolo di centro regolatore in concerto con il centri regolatori delle Cgil regionali e nazionale. . L'azione della Filcams è volta, altresì, a favorire l’autorganizzazione delle donne a tutti i livelli. Conseguentemente, spetta al Comitato direttivo nazionale definire le regole di costituzione e riconoscimento, stabilendone contestualmente i poteri, le prerogative e le risorse. Spetta, inoltre al Comitato direttivo nazionale decidere forme specifiche di rappresentanza delle diversità dei soggetti, anche attraverso la costituzione di strutture di coordinamento, stabilendone i poteri e le prerogative, gli ambiti di decisione e/o di proposta e di consultazione obbligatoria degli stessi da parte degli organismi dirigenti, le risorse, le modalità della loro composizione e i livelli ai quali se ne prevede l'esistenza, il loro grado di autonomia. La Filcams è, comunque, impegnata a promuovere forme di aggregazione delle/gli immigrate/i, delegando alle Filcams regionali il compito di costituire le strutture che rispondono meglio alle esigenze delle/gli immigrate/i presenti sul territorio. Tali strutture devono avere ruoli, funzioni e poteri chiaramente definiti al fine di garantire la maggiore partecipazione, salvaguardandone l'autonomia nelle decisioni politiche. Art .9 - Le Filcams Provinciali / Comprensoriali Le Filcams Provinciali / Comprensoriali sono le articolazioni territoriali della federazione. Esse fanno parte delle Camere del lavoro territoriale o metropolitana. La Filcams Provinciale / Comprensoriale dirige e coordina l'azione sindacale della categoria del territorio, promuove e gestisce le vertenzialità territoriali su temi di interesse generale, favorisce una sempre più elevata capacità autonoma della federazione ad assolvere i propri specifici compiti, promuove e tiene viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice; è responsabile degli indirizzi e del controllo dei i servizi nel territorio. Art. 10 - Le Filcams regionali Al fine dell'attuazione nella Filcams di un decentramento di responsabilità, in tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano in forza dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, sono istituite le Filcams Regionali. Le Filcams regionali, in stretto raccordo con la Filcams nazionale e le Cgil regionali, hanno il compito di elaborazione e di direzione politica e organizzativa di tutte le organizzazioni della Federazione esistenti nel territorio regionale e promuove e gestisce le vertenzialità regionali negli ambiti dei settori che compongono la categoria Le Filcams regionali intervengono: sull'insieme della politica organizzativa nel territorio regionale, anche per realizzare scelte di razionalizzazione e decentramento, in grado di garantire maggiore presenza ed efficienza; a tal fine, concertano con le Cgil regionali e la Filcams Nazionale anche la costituzione di strutture di decentramento organizzativo ; sulla politica dei quadri e della loro formazione, per favorire attraverso la mobilità la pluralità delle esperienze; sulla ridistribuzione delle risorse finanziarie nel territorio di competenza, in relazione al modello organizzativo previsto dal presente Statuto nazionale e alle decisioni del Comitato direttivo nazionale della Cgil; nella direzione e coordinamento della politica dei servizi. Le sedi delle Filcams regionali dovranno essere fissate nel capoluogo della regione, salvo eccezioni autorizzate dai centri regolatori. Diverse forme organizzative (coordinamenti o intreccio con province/comprensori più rappresentativi) dovranno essere decise dal congresso regionale in stretto raccordo con i centri regolatori della Filcams nazionale e della Cgil regionale. Art. 11 - La Filcams nazionale Per la Federazione Nazionale il massimo organo dirigente è il Comitato Direttivo, il quale imposta le politiche generali della federazione, verifica il complesso dell'attività sindacale, nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso della Federazione. Ogni membro del Comitato direttivo nazionale ha diritto a partecipare a qualsiasi Congresso o riunioni della Filcams e prendervi la parola. Spetta al Comitato Direttivo nazionale assicurare: l’esercizio del mandato negoziale, da esplicare nell’ambito delle direttive e del coordinamento confederale ; l’intervento sull’insieme delle politiche organizzative ai vari livelli; l’insediamento della Filcams nei luoghi di lavoro e nel territorio; la promozione della politica dei quadri e della loro formazione permanente partendo dalla valorizzazione dei luoghi di lavoro; la distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli; sul regolamento dei trattamenti degli apparati, secondo le decisioni del Comitato direttivo della Cgil. Il Comitato direttivo è eletto al Congresso che fissa il numero dei suoi componenti, ed è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria della Federazione almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta da un quarto dei suoi componenti. La Segreteria è l'organo che assicura la gestione politica e organizzativa della Federazione e risponde del proprio operato al Comitato Direttivo. E' eletta dal Comitato Direttivo che fissa la sua composizione. Il Segretario generale rappresenta legalmente la Federazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza, tale rappresentanza è delegata al Vice Segretario Generale o in sua assenza ad altro componente la Segreteria. La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. La Segreteria attua le decisioni del Comitato Direttivo, assicura la direzione quotidiana delle attività della federazione e mantiene un contatto permanente con le strutture regionali e territoriali. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. La Segreteria provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della Federazione, ne coordina l'attività nei vari campi; promuove e assicura, mediante specifici momenti di coordinamento, indirizzi rivendicativi ed iniziative idonee all'avanzamento della condizione dei lavoratori; nomina i funzionari Federali e i collaboratori tecnici, ne fissa le retribuzioni secondo i criteri stabiliti dalla Filcams, è responsabile delle pubblicazioni della Federazione. Art. 12 - Strutture di servizio La Filcams, al fine di realizzare una efficace tutela dei diritti individuali degli iscritti e dei lavoratori, promuove la costituzione di specifiche strutture ( Uffici Vertenze-Legali , Enti, Società) per l'erogazione di servizi. La FILCAMS considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza collettiva del sindacato generale e in questo contesto la finalità della politica dei servizi della Filcams è contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona. Il sistema dei servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato generale e uno strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della federazione La qualità del servizio e della tutela espressa dal sistema dei servizi è il risultato di una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di ciascun servizio, dell’integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate nell’intero complesso delle attività di servizio, nel pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari esistenti. Per questo l'attività di servizio della Filcams si configura come una specifica articolazione della Filcams. Le strutture di servizio operano nell'ambito degli indirizzi politico-strategici decisi dalla Filcams nazionale. Rispondono del loro operato e dei risultati, alla rispettiva segreteria. Nella valorizzazione della missione specifica di ciascun servizio, la Filcams, ai vari livelli, sviluppa le necessarie forme di coordinamento tra i diversi servizi e con la confederazione, TITOLO III Organi della Federazione Art.13 - Organi della Federazione a) Sono organi deliberanti: -il Congresso federale; -il Comitato direttivo. b) È organo esecutivo: -la Segreteria c) Sono organi di controllo amministrativo: -il Collegio dei Sindaci; -gli Ispettori. d) Sono organi di garanzia statutaria: -Il Collegio di verifica. Art.14- Congresso della Federazione Il Congresso è il massimo organo deliberante della Filcams. Esso viene convocato ogni quattro anni e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo delle iscritte/iscritti. Il Comitato direttivo della Filcams nazionale deciderà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, un apposito regolamento per lo svolgimento dei congressi a tutti i livelli della categoria garantendo l'attuazione dei principi di cui all'art.6 del presente Statuto e le normative vincolanti, deliberate dal Comitato direttivo stesso, in applicazione del medesimo articolo dello Statuto. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti i lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere eletti è riservata alle iscritte/iscritti nelle modalità previste dal Regolamento congressuale. Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza - nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo - del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso; tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere. Compiti del Congresso federale sono: 1) definire gli orientamenti generali della Filcams che devono essere seguiti da tutte le organizzazioni federate; 2) eleggere il Comitato direttivo; 3) eleggere il Collegio dei Sindaci; 4) eleggere i delegati alle istanze congressuali superiori. Al Congresso Nazionale della Filcams compete deliberare sulla modifica dello Statuto federale, sulle affiliazioni della Filcams alle organizzazioni internazionali o sulla revoca delle stesse, sullo scioglimento della Filcams. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati. Fra un Congresso e l'altro il potere di deliberazione sulle affiliazioni internazionali o sulla revoca delle stesse è affidato al Comitato direttivo nazionale, che delibererà con la maggioranza dei 3/4 dei componenti. Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati. Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della Filcams regionali, provinciali o comprensoriali. Art. 15 - Comitato direttivo della Filcams Il Comitato direttivo è il massimo organo deliberante della Filcams tra un Congresso e l'altro. Ad esso sono affidati i compiti di dirigere la Federazione nell'ambito degli orientamenti decisi dal Congresso federale, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività sindacale, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui la Filcams si articola, di provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Federale. Al comitato direttivo della Filcams nazionale è affidato, altresì, il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviate dall'art. 6 del presente Statuto e sulle normative in materia di regolamento del personale, di amministrazione in conformità alla Legge 460/97, sulla percentuale di riparto della canalizzazione, di regole relative alla vita interna e ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare fino all'interruzione del rapporto di lavoro, o alla cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale. Il Comitato direttivo della Filcams stabilisce i settori d’iniziativa e di presenza nei quali operare con Enti, Istituti Confederali, Società, Associazioni. Ne decide la costituzione o la soppressione e, se del caso, lo Statuto, l'eventuale articolazione territoriale, la nomina degli organismi dirigenti; i rappresentanti della Filcams a tali livelli presentano annualmente al Comitato direttivo della Filcams la relazione sull'attività svolta ivi compresa la situazione economica e patrimoniale. Spetta al Comitato direttivo Nazionale della Filcams, - qualora un organo direttivo o esecutivo della Filcams assuma e confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l’appartenenza alla Filcams, perché in contrasto con i principi e le norme fondamentali dello Statuto (e le normative conseguenti) con le norme amministrative, compresi i ripetuti e immotivati deficit di bilancio, o perché rendono impossibile la corretta direzione della struttura, al punto da ledere l'immagine della federazione - decidere, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti di proporre al Comitato Direttivo Nazionale della CGIL lo scioglimento di detto organo e la nomina di un Commissario . Spetta al Comitato direttivo nazionale definire norme di comportamento - per i casi di azioni sindacali che interessino servizi essenziali di pubblica utilità - che garantiscano che le stesse si esercitino in un quadro di salvaguardia dell'utenza. Tali norme conterranno le relative sanzioni nel caso di non rispetto. Il Comitato direttivo della Filcams è eletto dal Congresso che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal direttivo medesimo. Qualora ricorra una motivata necessità politica di allargamento del gruppo dirigente le cooptazioni possono essere decise fino ad un massimo di un decimo del numero fissato dal Congresso. Il Comitato direttivo provvede alle sostituzioni di componenti, dimissionari o decaduti, del Collegio statutario, del Collegio dei sindaci e degli Ispettori nelle forme previste dal presente Statuto. Il Comitato direttivo si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento ed eleggerà un Presidente o una Presidenza, fissandone la durata dell'incarico. Il Comitato direttivo è convocato dalla Presidenza in accordo con la Segreteria almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento. Ogni componente del Comitato direttivo ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso o riunione dei livelli federali e di prendervi la parola. Il Comitato direttivo elegge il Segretario generale e la Segreteria . Elegge gli Ispettori nazionali. Il Comitato direttivo può decidere l'elezione di un organismo con funzioni di direzione operativa, fissandone compiti e potere. Il Comitato direttivo può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo politico (Conferenza di organizzazione, di programma, dei quadri e delegati, delle lavoratrici ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione. Il Comitato direttivo delibera sulle modalità e forme di rapporto con l'associazionismo democratico e sulla doppia affiliazione con associazioni professionali. Le decisioni del Comitato direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatte salve le normative per le quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata. Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della Filcams regionali, provinciali o comprensoriali. Art. 16 - Segreteria della Filcams La Segreteria è l'organo che attua le decisioni del Comitato direttivo e assicura la gestione continuativa della Filcams. Risponde della propria attività al Comitato direttivo stesso. La Segreteria funziona e decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario generale o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. Ogni componente della Segreteria - sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo. La Segreteria, su proposta del Segretario generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo. Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso, deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato direttivo, in un apposita riunione. Su proposta del Segretario generale della Filcams Nazionale, la Segreteria può, altresì, nominare un Vice Segretario generale con funzioni vicarie. La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che nomerà anche il proprio processo decisionale. La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana dell’attività della federazione e mantiene un contatto permanente con i vari livelli della Confederazione, nonché tutte le interlocuzioni politiche e sindacali esterne. Essa delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza. La Segreteria provvede all'organizzazione e al funzionamento dei dipartimenti, uffici e servizi della Filcams, ne coordina l'attività nei vari campi; nomina i funzionari e i collaboratori tecnici; presenta al Comitato direttivo, per l'approvazione, i bilanci della Confederazione. La rappresentanza legale della Filcams di fronte a terzi e in giudizio è attribuita: a) al Segretario generale, per tutte le materie ad eccezione di quelle previste al punto successivo che possono essere delegate; b) ad altra persona, nominata con formale delibera della Segreteria, per tutti i negozi giuridici di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro; con analoga delibera la Segreteria della Filcams può revocare in qualsiasi momento e senza preavviso tale nomina. provvedendo contestualmente alla formalizzazione di una nuova nomina; di tali delibere viene formalmente informato il Comitato direttivo. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto a) è affidata al Vice Segretario o, in assenza o per impedimento di questi, ad altro componente della Segreteria. Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della Filcams regionali, provinciali o comprensoriali. Art. 17 - Collegio dei Sindaci Il Collegio dei Sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa della Filcams. Esso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti a voto palese dal Congresso federale. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato direttivo può provvedere a sostituzioni. Per i Collegi dei Sindaci, i componenti eletti a farne parte, tenuto conto della delicatezza dei compiti e delle funzioni a cui vengono chiamati, devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà ed esperienza e non devono avere responsabilità amministrative dirette nell'ambito dell'organizzazione. Il Collegio dei Sindaci accompagna con una propria relazione il bilancio della Filcams; controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili. Il Collegio dei Sindaci presenta al Congresso federale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente dal Congresso precedente. Il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Il Presidente dei Sindaci revisori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo. Per quanto applicabile, le regole del presente articolo, valgono anche per le strutture della Filcams regionali, provinciali o comprensoriali. Art. 18 - Ispettori Gli Ispettori sono scelti fra iscritte e iscritti Filcams che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi o funzioni di direzione politica o di carattere amministrativo. Gli Ispettori sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa. La violazione ditale comportamento determina un immediata verifica del Comitato direttivo competente. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla corretta applicazione dei regolamenti del personale, alla correttezza dei rapporti amministrativi con Enti, Istituti federali, Società e Associazioni promosse dalle strutture di riferimento, nonché quelli a loro assegnati dai rispettivi Comitati direttivi. Si attivano su esplicito mandato conferito da organismi dirigenti o da strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni ad essi, oltreché, se del caso, al Collegio dei Sindaci di riferimento. Il Coordinatore degli Ispettori è invitato alle riunioni del Comitato direttivo. Art 19 - Comitato di garanzia Il Comitato di garanzia Confederale è l'organo di giurisdizione interna della Cgil ed ha potere di intervento in ambito della Filcams. Ad esso dovranno essere inoltrati gli eventuali ricorsi degli iscritti/e alla Filcams. Art. 20 - Collegio statutario Il Collegio statutario Confederale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti degli organismi e strutture della Cgil, ad esso vanno inoltrate dagli iscritti/e gli eventuali quesiti del presente Statuto. I quesiti interpretativi del presente Statuto dovranno essere inoltrati al Collegio Statutario Confederale tramite il Collegio di Verifica della Filcams. TITOLO IV Dell'amministrazione Art. 21 - Contributi sindacali e solidarietà La Filcams, in quanto libera associazione, realizza la propria autonomia finanziaria mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori; ciò avviene con la tessera, con la firma da parte delle/gli iscritte/i della delega per la trattenuta delle quote sindacali sulla retribuzione, con la contribuzione mensile, con sottoscrizioni autorizzate di volta in volta dagli organi dirigenti delle strutture Filcams che ne hanno la facoltà, con contributi volontari di singoli lavoratori. Sono lecite altre forme di sostegno, purché mantengano la caratteristica della volontarietà e siano espressamente finalizzate oltre che regolamentate ed iscritte a bilancio nella voce “entrate”; i distacchi sindacali retribuiti sono considerati come entrate. L'utilizzo dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi è regolato dal Comitato direttivo della Filcams. La contribuzione sindacale è stabilita secondo le modalità decise dal Comitato direttivo della Filcams. La quota tessera e i contributi sindacali sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione Le contribuzioni versate dai lavoratori a qualsiasi titolo, con l’esclusione delle entrate derivanti dall’esercizio dei servizi o finalizzate ad essi, per le quali deve essere redatta una relazione in bilancio come centro di costo, sono patrimonio collettivo di tutta l’organizzazione e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti previsti dalla Cgil. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre strutture. La normativa generale, valevole indistintamente per tutte le istanze, sul finanziamento e sui riparti è stabilita dal Comitato direttivo nazionale della Filcams. Ferma restando la normativa generale sul finanziamento e sui riparti stabilita dal Comitato direttivo della CGIL nazionale, la Filcams nazionale decide nel Comitato direttivo i criteri di riparto conseguenti a tale normativa generale. La Filcams e tutte le sue strutture non possono distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione salvo diversa disposizione legislativa. In caso di scioglimento di una struttura della Filcams CGIL, il patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della Filcams designata dal Centro regolatore competente sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. In caso di scioglimento della Filcams CGIL, il suo patrimonio, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza della CGIL designata dal Centro regolatore competente, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Art. 22 - Attività amministrativa L'attività amministrativa della Filcams deve basarsi su una politica dei costi e dei ricavi correlati alle esigenze e alle possibilità economiche di ciascuna struttura e su una regolare tenuta contabile, tecnicamente corretta e documentata, basata su criteri di verità, di chiarezza e trasparenza. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme: a) predisposizione annuale, da parte delle Segreterie, attraverso l'applicazione del modello di “Piano unico dei conti”, in conformità alla Legge 460 del 4 dicembre 1997 del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo composto da Stato patrimoniale, Conto economico, relazione illustrativa del Bilancio e del rendiconto delle spese sostenute per l'Inca; b) il Comitato direttivo di ogni struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; c) ogni struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci revisori, delle istanze direttive della struttura interessata e delle strutture di livello superiore che hanno la facoltà di esercitare il controllo amministrativo. A tale riguardo, copia dei bilanci dovrà essere inviata tempestivamente alle strutture superiori; d) l'attività amministrativa dei comitati degli iscritti potrà essere ricompresa in quella delle strutture di livello superiore con l'ausilio di specifici regolamenti finanziari approvati dai centri regolatori; e) i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra le/gli iscritte/i alle rispettive strutture. Art. 23 - Autonomia giuridica e amministrativa La Filcams Nazionale, le Filcams regionali , Provinciali o Comprensoriali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse non rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione, ad esse aderente, in virtù di norme di legge. A fronte di decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori degli orientamenti deliberati dagli organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori dalle regole decise dall'organizzazione che comportino oneri alle strutture dirette, la Filcams nazionale e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie. Il Comitato Direttivo Nazionale, in applicazione del presente articolo, delibererà un apposito regolamento. TITOLO V Della giurisdizione interna Art. 24 - Sanzioni disciplinari È passibile di sanzioni disciplinari l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altre/altri iscritte/iscritti o risulti lesivo per l'organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti: a) biasimo scritto; b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà d'iscritta/o; c) in caso di iscritta/o con incarichi di dirigente a qualsivoglia livello, destituzione dalla/e carica/he sindacale/i ricoperta/e; d) espulsione dall'organizzazione. Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione, per: a) comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali comporta la decadenza dagli incarichi sindacali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico; b) molestie e ricatti sessuali; c) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione; d) atti affaristici o di collusione con la controparte. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria competente può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato direttivo relativo dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare. Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale (da parte delle segreterie delle strutture interessate) della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell’organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'organizzazione. Art. 25 - Comitati di garanzia I Comitati di garanzia confederali costituiscono la struttura di giurisdizione disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle/gli iscritte/i alla Cgil, pertanto ad essi possono adire gli iscritti e le iscritte della Filcams Ogni iscritto/a ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito presso ogni Cgil regionale; è eletto dal Congresso regionale sulla base delle norme Statutarie. Gli Statuti regionali possono prevedere una strutturazione sub-regionale del Comitato stesso. Il Congresso regionale, in questo caso, ne fissa il numero dei componenti. I Comitati di garanzia di appello sono costituiti su base interregionale . Il Comitato di garanzia presso la Cgil nazionale decide, in ultima istanza, sui ricorsi contro le decisioni delle istanze inferiori limitatamente alla verifica della regolarità della procedura seguita. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura sui provvedimenti disciplinari e sul funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate da un apposito regolamento varato dal Comitato di garanzia nazionale. Il Comitato di garanzia competente, in prima istanza di giudizio, per i componenti del Comitato direttivo nazionali della Filcams, che ricoprono esclusivamente incarichi a livello nazionale, è quello del Lazio. Art. 26 - Collegi di verifica Il Collegio di verifica è costituito nelle Filcams Nazionale. Esso comprende 5 componenti e altrettanti supplenti con funzioni di surroga degli assenti. Esso è eletto a voto palese dal Congresso della Filcams Nazionale, a maggioranza qualificata di almeno il 75 per cento dei votanti, tra le iscritte/iscritti con un minimo di 10 anni di anzianità di iscrizione e con riconosciuto prestigio, autonomia e indipendenza. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a tre, il Comitato direttivo competente può provvedere a sostituzioni, con voto a maggioranza del 75 per cento dei votanti. Il Collegio di verifica, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure, e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti e funzionari sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statutarie e regolamentari e alle decisioni regolarmente assunte dagli organi della Filcams, con possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati irregolari. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai princìpi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’organizzazione, il Collegio di verifica trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di garanzia di riferimento, per quanto di competenza. Il Collegio di verifica è il livello cui fare riferimento per l’inoltro dei quesiti e interpretazioni del presente statuto al collegio statutario nazionale Il Collegio di verifica ha giurisdizione sull'attività delle strutture federali di livello inferiore, compresi i Comitati degli iscritti. Contro le decisioni dei Collegi di verifica delle Filcams è possibile il ricorso, in seconda e ultima istanza, al Collegio statutario della Cgil nazionale. Le decisioni del Collegio di verifica sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collego di verifica sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale secondo le indicazioni del Comitato direttivo della CGIL; il Collegio elegge nel proprio seno una Presidenza e una Vice Presidenza. I componenti effettivi. dei Collegi di verifica sono invitati al Comitato direttivo nazionale Art.27- Interpretazione statutaria Il Collegio statutario nazionale della CGIL ha potere di verifica esclusiva sull'attività delle strutture delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria, dello Spi nazionale e della Cgil nazionale. Al Collegio statutario della Cgil nazionale è attribuita in via esclusiva la potestà di interpretazione delle norme statutarie e regolamentari e la verifica della conformità degli statuti e regolamenti delle Cgil regionali, delle Federazioni o Sindacati nazionali di categoria e dello Spi nazionale. Gli eventuali ricorsi ,verifiche e interpretazioni del presente Statuto dovranno essere inoltrati a tale livello tramite il collegio di verifica. Il Collegio statutario di verifica della Cgil nazionale ha potestà esclusiva di giudizio, in unica istanza, e di sanzione nei confronti delle/i componenti dei comitati di garanzia e dei collegi di verifica delle istanze inferiori, limitatamente a segnalazioni relative a comportamenti riguardanti le specifiche attività dei comitati e collegi. Art. 28 - Divieto di fumare È fatto divieto di fumare nelle riunioni di ogni livello della federazione. Art.29 – Norma transitoria Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano tutte le disposizioni dello Statuto della CGIL e delle deliberazioni regolamentari approvate dal Comitato Direttivo della CGIL Nazionale Sulla base delle deliberazioni del XI Congresso Nazionale, il presente Statuto è stato approvato del Comitato Direttivo Nazionale della Filcams Cgil il 15 settembre 2004 |